ALLERGENI

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Il Regolamento (UE) n.1169/2011 stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione.

Il presente regolamento:

  1. definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti.
  2. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
  3. Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

 

 

Il Regolamento (UE) n.1169/2011, divenuto applicativo dal 13 Dicembre 2014, impone che le informazioni relative agli allergeni, quindi l’indicazione dell’elenco degli ingredienti o qualsiasi sostanza utilizzata nella preparazione dell’alimento in grado di provocare allergie o intolleranze alimentari, DEVONO essere disponibili ai consumatori

Il Ministero della salute, con la nota del 6 febbraio 2015, ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità di comunicazione al consumatore delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze.

Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Informi correttamente il consumatore come prescritto dal Regolamento (UE) n.1169/2011?

Sulla base di quanto riportato, quindi, il cartello unico degli ingredienti è ormai da ritenersi definitivamente fuori legge, perché si tratta di un’indicazione non idonea ad esprimere la pericolosità degli alimenti per consumatori vulnerabili a talune sostanze. Le violazioni di questi obblighi possono venire già sanzionate ai sensi del d.lgs. 109/92 articoli 16 e 18.

La normativa UE n. 1169 del 2011 con il conseguente obbligo di fornire le informazioni specifiche sulla presenza di allergeni negli alimenti riguarda tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e nell’ambito dei servizi di catering.

Pensi che il Tuo menù o i cartelli delle Tue preparazioni sono conformi o rischi di andare in contro a sanzioni?

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